Stop alla licenza fiscale per alcolici: dal 2026 meno burocrazia per bar, ristoranti e attività commerciali
09/02/2026
Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una semplificazione che incide direttamente su migliaia di imprese del settore alimentare e della ristorazione: l’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la vendita e la somministrazione di alcolici assoggettati ad accisa è stato drasticamente ridotto. Una modifica apparentemente tecnica, ma con effetti concreti per chi gestisce un bar, un ristorante, una pizzeria o un’attività commerciale che propone vino, birra o superalcolici.
La conseguenza più evidente è la sostanziale eliminazione della necessità di ottenere la cosiddetta licenza fiscale (nota anche come licenza UTIF) per la maggior parte degli operatori che operano esclusivamente sul territorio nazionale. Un passaggio amministrativo in meno significa procedure più snelle, tempi più rapidi e minori adempimenti in fase di avvio dell’attività.
Chi è ancora obbligato alla denuncia e quando la licenza resta necessaria
Dal 2026, l’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rimane limitato a casistiche specifiche e ben definite. In particolare, la disciplina continua a riguardare gli esercenti di:
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impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche soggette ad accisa;
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depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri.
Tuttavia, anche in questi casi, l’obbligo si applica esclusivamente se l’operatore ha agito come speditore o destinatario certificato nell’ambito di operazioni di acquisto o vendita intra-UE. È dunque il commercio intracomunitario, con le relative movimentazioni soggette a regole doganali e fiscali specifiche, a mantenere viva l’esigenza di una comunicazione formale più rigorosa.
Tutti i soggetti che non rientrano in queste situazioni, e che vendono o somministrano alcolici solo in Italia, non devono più ottenere la licenza fiscale UTIF.
Cosa cambia per bar, ristoranti e negozi: la SCIA diventa il passaggio centrale
La semplificazione non elimina completamente la necessità di comunicare l’attività, ma sposta il baricentro dell’adempimento su un passaggio già previsto: la SCIA.
In fase di apertura, l’operatore deve comunque indicare nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività che l’esercizio prevede la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici. Sarà poi il SUAP, una volta ricevuta la documentazione, a trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il cambiamento è rilevante soprattutto in termini pratici. Fino al 31 dicembre 2025, chi apriva un pubblico esercizio con somministrazione di alcolici doveva affiancare alla SCIA anche un’istanza separata per ottenere la licenza UTIF. Dal 1° gennaio 2026, invece, non è più richiesto alcun procedimento aggiuntivo: basta una dichiarazione correttamente inserita nella SCIA, lasciando al SUAP il compito di completare la comunicazione.
La nuova impostazione riduce i tempi di avvio, evita duplicazioni burocratiche e rende più lineare la gestione amministrativa per attività che, nella maggior parte dei casi, operano su scala locale e senza movimentazioni complesse.