Sicurezza nei locali: dopo i controlli, EPAT affianca bar e ristoranti
19/01/2026
La tragedia di Crans Montanà ha acceso un riflesso immediato: verifiche a tappeto e accessi ispettivi nei locali dove si concentra pubblico, con chiusure in aree montane e, in città, sospensioni d’attività o prescrizioni urgenti. Nel mirino sono finiti soprattutto gli spazi dell’intrattenimento con ballo, regolati da norme stringenti in materia di sicurezza e antincendio. Il paradosso, però, è evidente: il locale coinvolto nell’episodio non era una discoteca, ma un bar con musica, categoria che in Italia ricade spesso in un perimetro diverso, con obblighi non sempre percepiti con la stessa nettezza.
In questo scenario EPAT si propone come punto di orientamento per gli operatori: non per “alleggerire” i controlli, ma per aiutare le imprese a leggere correttamente le regole, distinguere le fattispecie e impostare scelte organizzative coerenti, soprattutto quando la proposta musicale rischia di diventare, di fatto, un’attività stabile e non più accessoria.
La circolare dei Vigili del Fuoco e la distinzione tra discoteche e somministrazione
Con la circolare n. 678 del 15 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – ha fornito indirizzi applicativi per uniformare l’interpretazione della prevenzione incendi sul territorio nazionale, richiamando la differenza tra attività soggette al D.P.R. 151/2011 (come discoteche e locali di pubblico spettacolo) e locali che rientrano invece nel solo ambito TULPS (bar e ristoranti).
Il documento chiarisce che le attività di sola somministrazione di alimenti e bevande, così come quelle che svolgono intrattenimenti musicali o danzanti in forma accessoria, occasionale e non ricorrente, non rientrano tra le attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Per questi esercizi, la valutazione del rischio incendio segue il D.M. 3 settembre 2021 (“Minicodice”) quando ricorrono le condizioni dei luoghi a “basso rischio”; negli altri casi si applicano i criteri del D.M. 3 agosto 2015 (“Codice di prevenzione incendi”). Se l’intrattenimento diventa continuativo o si esce dai parametri, la gestione deve adeguarsi a un impianto di regole più strutturato, analogo a quello richiesto per i locali di pubblico spettacolo.
DVR, piano di emergenza e gestione dell’affollamento: cosa cambia per i gestori
Resta centrale la cornice della sicurezza sul lavoro: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs. 81/2008 tutela i lavoratori, ma impone di considerare anche gli effetti organizzativi legati alla presenza del pubblico, dalle interferenze operative ai flussi di entrata e uscita, fino alla gestione dell’emergenza.
Per l’inquadramento “basso rischio” richiamato nella prassi si citano condizioni tipiche: affollamento non superiore a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1.000 mq, piani compresi tra –5 e +24 e assenza di materiali combustibili o sostanze pericolose in quantità significative, oltre alla mancanza di lavorazioni a rischio incendio. È un perimetro che va verificato con attenzione, perché basta uno scostamento (dimensioni, affluenza reale, deposito di materiali, configurazione degli spazi) per cambiare scenario.
La circolare richiama anche l’obbligo di predisporre un Piano di emergenza nei casi indicati dal Decreto 2 settembre 2021: luoghi con almeno 10 lavoratori, luoghi aperti al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente, oppure attività ricomprese nel D.P.R. 151/2011. Il punto operativo è decisivo: il piano non si costruisce guardando solo al numero di addetti, ma al numero complessivo di presenti. Entra inoltre il principio di inclusività, con indicazioni specifiche per persone con esigenze speciali.
Infine, viene ribadito il ruolo degli addetti antincendio: non meri “utilizzatori” di presidi, ma figure chiamate a garantire condizioni di esercizio corrette, gestire l’emergenza, prevenire comportamenti a rischio degli avventori e mantenere nel tempo la coerenza tra quanto dichiarato e quanto realmente avviene nel locale. È qui che il supporto di EPAT può tradursi in un vantaggio concreto: aiutare i gestori a mettere ordine tra obblighi, prassi e responsabilità, prima che una serata affollata diventi un problema amministrativo — o qualcosa di peggio.
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