Legge di Bilancio 2026: aumenti contrattuali al 5% e indennità al 15%, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
25/02/2026
La Circolare n. 2 del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su uno dei capitoli più delicati della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199): la tassazione agevolata degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni collegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il documento di prassi offre un inquadramento sistematico delle novità introdotte dall’articolo 1 della manovra, collocandole nel solco della Legge 26 settembre 2025, n. 144, con l’obiettivo di sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra dinamiche retributive e produttività.
Imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale
Il comma 7 dell’articolo 1 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, siano assoggettati – salvo rinuncia scritta del lavoratore – a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5 per cento.
La misura è riservata ai lavoratori che nel 2025 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro; nel calcolo rientrano tutti i redditi da lavoro dipendente dell’anno, anche se derivanti da più rapporti.
L’ambito applicativo è definito con precisione: l’agevolazione riguarda esclusivamente gli incrementi retributivi previsti dai rinnovi dei CCNL e corrisposti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, secondo il principio di cassa allargato di cui all’articolo 51 del TUIR. Restano fuori le somme erogate prima del 2026, pur se riferibili al medesimo rinnovo.
Nel caso di aumenti distribuiti su più annualità, l’imposta sostitutiva si applica alle sole tranche pagate nel 2026. La Circolare propone un esempio concreto: un CCNL stipulato il 22 aprile 2025 con aumento complessivo di 200 euro mensili, suddiviso in quattro rate (27 euro dal giugno 2025; 53 euro dal giugno 2026; 59 euro dal giugno 2027; 61 euro dal giugno 2028). Nel 2026 la tassazione al 5% si applicherà ai 27 euro mensili da gennaio a maggio e, da giugno a dicembre, alla somma di 27 più 53 euro.
Sono inclusi gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta (mensilità ordinarie e aggiuntive) e, in misura proporzionale, negli istituti indiretti integrati dal datore di lavoro in caso di assenze tutelate. Sono esclusi scatti di anzianità, straordinari, indennità di turno o per lavoro notturno e festivo, somme una tantum per vacanza contrattuale e TFR. Se l’aumento assorbe il superminimo individuale, anche la quota assorbita può beneficiare della tassazione sostitutiva.
Per i lavoratori che fruiscono dei regimi per impatriati o ricercatori, il 5% si applica sulla quota imponibile dell’aumento, coerentemente con la riduzione della base imponibile prevista da tali discipline.
I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono al reddito complessivo; tuttavia devono essere considerati ai fini del trattamento integrativo di cui al D.L. n. 3 del 2020, per verificare la capienza dell’imposta lorda. L’applicazione è automatica da parte del sostituto d’imposta, salvo rinuncia scritta. In presenza di più rapporti nel 2025, il lavoratore deve fornire la documentazione reddituale necessaria.
Aliquota al 15% su indennità e maggiorazioni per lavoro notturno e festivo
I commi 10 e 11 introducono, limitatamente al 2026, un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità di turno, entro il limite annuo di 1.500 euro.
La nozione di lavoro notturno richiama il D.Lgs. n. 66/2003; per il riposo settimanale rileva quanto stabilito dai CCNL, anche se non coincidente con la domenica. Rientrano anche le indennità di reperibilità connesse alle tipologie considerate. Il tetto di 1.500 euro opera come franchigia: le somme eccedenti sono tassate ordinariamente.
Sono esclusi importi previsti da accordi territoriali o aziendali, retribuzioni indirette o differite, componenti ordinarie della paga e compensi per straordinario, salvo che si tratti di prestazioni notturne o festive. L’agevolazione riguarda esclusivamente importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria.
Possono beneficiarne i lavoratori del settore privato che nel 2025 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro, considerando l’insieme dei rapporti. Restano fuori i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico e termale, per i quali la legge prevede un diverso trattamento integrativo.
Anche in questo caso l’applicazione è automatica, con facoltà di rinuncia; il lavoratore deve segnalare l’eventuale superamento del limite in presenza di più rapporti nel 2026. In assenza di sostituto d’imposta, la detassazione può essere richiesta in dichiarazione.
Per entrambe le misure si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie regole in materia di accertamento, riscossione e sanzioni, con il presidio delle Direzioni regionali volto ad assicurare uniformità interpretativa.
Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to