Nuovi indici ISAC per commercio alimentare e strutture ricettive: il decreto del Ministero del Lavoro
07/03/2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha introdotto i nuovi Indici di affidabilità contributiva (ISAC) per alcuni comparti economici attraverso il Decreto del 18 febbraio 2026. Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 160 del 2024 e coinvolge inizialmente due settori: il commercio all’ingrosso alimentare e i servizi alberghieri ed extra-alberghieri.
La misura rientra nel percorso di rafforzamento degli strumenti di controllo e trasparenza in ambito contributivo, con l’obiettivo di favorire una gestione più equilibrata delle attività ispettive e di individuare eventuali scostamenti rispetto agli standard contributivi attesi.
Ambiti di applicazione dei nuovi indici
Il primo indice, identificato come M21U – Commercio all’ingrosso alimentare, riguarda numerose attività del comparto alimentare, tra cui la distribuzione all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati, carne, prodotti lattiero-caseari, bevande alcoliche e analcoliche, prodotti ittici e altri generi alimentari. Il modello interessa anche operatori che svolgono commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati o di altri alimenti e bevande.
Il secondo indice, denominato G44U – Servizi alberghieri ed extra-alberghieri, coinvolge le principali attività legate all’ospitalità. Tra queste rientrano alberghi, bed and breakfast, affittacamere per brevi soggiorni, appartamenti per vacanze, residence e altre forme di alloggio con servizi di tipo alberghiero. Sono inclusi anche alloggi destinati a studenti e lavoratori che offrono servizi accessori assimilabili a quelli delle strutture ricettive tradizionali.
Questi indici permettono di confrontare i dati contributivi dichiarati dalle imprese con determinati parametri statistici di riferimento, individuando eventuali anomalie o scostamenti.
Comunicazioni INPS e sistema di “compliance”
Entro il 31 marzo 2026, l’INPS invierà ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati una comunicazione telematica di compliance. Il documento riporterà le eventuali differenze tra i valori dichiarati e gli indicatori considerati normali nel modello ISAC.
Gli scostamenti potranno essere classificati come “lievi” o “significativi”. In alcuni casi verrà indicata anche una stima delle giornate lavorative necessarie per riportare uno o più indicatori entro i parametri considerati regolari. Si tratta di indicazioni orientative che non determinano automaticamente irregolarità a carico delle imprese.
Le aziende che rientreranno nella cosiddetta “fascia di normalità” non presenteranno scostamenti rispetto agli indicatori previsti dal modello. In tali situazioni il nominativo del datore di lavoro potrà essere comunicato dall’INPS al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di orientare le attività di vigilanza.
Questo meccanismo introduce un elemento premiale: le imprese considerate affidabili dal punto di vista contributivo non saranno inserite tra le priorità nelle attività ispettive previste dalla programmazione annuale dei controlli.
Il confronto con le parti sociali
L’avvio della sperimentazione degli ISAC ha suscitato osservazioni da parte delle organizzazioni rappresentative delle imprese. Le parti sociali hanno evidenziato come il processo di elaborazione degli indici sia stato avviato solo negli ultimi mesi, con un percorso più rapido rispetto a quello seguito per gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
È stato inoltre sottolineato che la scelta iniziale di coinvolgere il commercio all’ingrosso alimentare e il settore ricettivo potrebbe essere interpretata come una forma di esposizione negativa per questi comparti. Il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno chiarito che la sperimentazione interesserà otto settori complessivi, i cui ulteriori sei verranno individuati a breve, e che i primi due ambiti non sono stati selezionati per un maggiore rischio contributivo.
Ulteriori richieste hanno riguardato la semplificazione delle lettere di compliance, ritenute da alcune imprese complesse da interpretare. È stata inoltre proposta l’introduzione dell’indicazione del codice del contratto collettivo applicato, elemento utile per individuare eventuali situazioni di irregolarità nell’utilizzo di contratti non comparativamente rappresentativi.
Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to