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Prospetto informativo disabili: scadenza del 31 gennaio 2026 per i datori di lavoro soggetti alla Legge 68/99

22/01/2026

Prospetto informativo disabili: scadenza del 31 gennaio 2026 per i datori di lavoro soggetti alla Legge 68/99

Il termine del 31 gennaio 2026 segna una scadenza rilevante per i datori di lavoro soggetti agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99. Entro quella data deve essere trasmesso, esclusivamente in modalità telematica e secondo le procedure stabilite dal Decreto ministeriale del 2 novembre 2010, il prospetto informativo disabili. Si tratta di un adempimento che fotografa la situazione occupazionale aziendale con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente e che consente agli enti competenti di verificare il rispetto delle quote di riserva previste per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle categorie protette.

Chi è tenuto all’invio e cosa contiene il prospetto

L’obbligo riguarda i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti. Il prospetto informativo, disciplinato dall’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/99, deve indicare il numero complessivo dei lavoratori in forza, i dipendenti computabili ai fini dell’obbligo e la quota di riserva eventualmente scoperta o già assolta. La comunicazione va inoltrata alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente e rappresenta uno strumento di controllo formale, ma anche di programmazione delle politiche di inserimento lavorativo.

Quando l’invio non è dovuto

Il prospetto non ha carattere annuale automatico. L’invio è richiesto solo se, rispetto all’ultima comunicazione trasmessa, si sono verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di assunzione o incidere sul calcolo della quota di riserva. In assenza di variazioni rilevanti, il datore di lavoro non è tenuto a ripresentare il documento, evitando così adempimenti inutili e duplicazioni.

Sanzioni previste in caso di omissione o ritardo

Il mancato rispetto della scadenza comporta conseguenze economiche non trascurabili. In base all’articolo 15, comma 1, della Legge n. 68/99, la sanzione amministrativa per omesso o tardivo invio del prospetto informativo disabili è pari a 702,43 euro, importo che viene incrementato di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Un motivo in più per verificare con attenzione la propria posizione e procedere all’invio nei tempi previsti.

Per chiarimenti operativi o supporto nella compilazione, è possibile rivolgersi agli uffici competenti: Cristina Rossatto (tel. 011.5516337, [email protected]) e Tiziana Bellucci (tel. 011.5516256, [email protected]).

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Andrea Bianchi

Autore di articoli di attualità, casa e tech porto in Italia le ultime novità.