Convalida delle dimissioni dei genitori lavoratori anche in periodo di prova: il chiarimento del Ministero del Lavoro
di Redazione
23/10/2025
Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato un aspetto di rilievo nella tutela dei genitori lavoratori: anche le dimissioni presentate durante il periodo di prova devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, quando riguardano lavoratrici in gravidanza o genitori nei primi tre anni di vita del bambino.
Il chiarimento risponde a un dubbio interpretativo ricorrente tra imprese e professionisti del lavoro, confermando che la garanzia prevista dall’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001 mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui il rapporto di lavoro non abbia ancora superato la fase sperimentale.
Un presidio di tutela autonoma, oltre il divieto di licenziamento
La convalida delle dimissioni rappresenta uno degli strumenti più significativi del diritto del lavoro in materia di tutela della genitorialità. Introdotta con finalità antifrode e successivamente ampliata dalla riforma Fornero, la procedura è oggi estesa ai primi tre anni di vita del figlio.
Il Ministero sottolinea che tale estensione ha reso la misura indipendente dal divieto di licenziamento per maternità o paternità, limitato invece al primo anno di vita del bambino, rafforzando la funzione di garanzia contro comportamenti discriminatori o pressioni indebite.
Il meccanismo di convalida serve infatti ad assicurare che la decisione del lavoratore o della lavoratrice sia pienamente libera e consapevole, in un momento della vita familiare particolarmente delicato, evitando che le dimissioni vengano utilizzate per mascherare un licenziamento o per eludere le tutele previste dalla legge.
Applicazione anche al periodo di prova: il fondamento normativo e giurisprudenziale
Il Ministero motiva l’estensione della convalida al periodo di prova con una duplice interpretazione, letterale e teleologica.
Dal punto di vista letterale, l’articolo 55 non prevede alcuna esclusione specifica riferita alla fase di prova; sul piano teleologico, l’obiettivo della norma è quello di garantire un raggio d’azione il più ampio possibile allo strumento di tutela.
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23061/2007, ha riconosciuto la nullità di eventuali licenziamenti discriminatori anche se dissimulati sotto forma di dimissioni durante la prova.
La posizione ministeriale, condivisa anche dalla dottrina giuslavoristica (tra gli altri, Vallauri e Anastasio), si pone dunque in continuità con l’impianto protettivo del diritto del lavoro, riaffermando che la convalida costituisce un passaggio obbligato ogniqualvolta si intenda salvaguardare la libertà decisionale del genitore lavoratore, indipendentemente dallo stadio del rapporto contrattuale.