Accise sul gas naturale: dal 2026 cambia la classificazione. Opportunità per molte attività.
08/02/2026
Dal 1° gennaio 2026 è operativa una modifica normativa destinata ad avere effetti concreti su numerose imprese e realtà del settore servizi. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 marzo 2025 n. 43, è stata infatti riformata la disciplina delle accise applicate alle forniture di gas naturale, intervenendo in modo significativo sul criterio di classificazione degli impieghi.
La novità principale riguarda il superamento delle tradizionali definizioni di “usi civili” e “usi industriali”, sostituite da una distinzione più aderente alla realtà economica e organizzativa delle attività: “usi domestici” e “usi non domestici”. Un cambiamento che, pur lasciando inalterate le aliquote, ha introdotto una riclassificazione capace di incidere sulla posizione fiscale di molte imprese, soprattutto quelle che in passato risultavano collocate in categorie meno favorevoli.
Dal binomio civile-industriale a domestico-non domestico: cosa cambia davvero
La riforma non si limita a una revisione terminologica. Il passaggio a “usi domestici” e “usi non domestici” comporta un diverso inquadramento dei consumi, con effetti diretti sulla possibilità di accedere a regimi più vantaggiosi.
Per anni, numerose attività sono state considerate “usi civili” pur avendo una natura chiaramente commerciale o imprenditoriale. Questa impostazione ha spesso determinato l’esclusione automatica da agevolazioni o condizioni previste per chi rientrava negli impieghi industriali, generando una classificazione poco coerente con l’effettiva destinazione economica del gas.
Dal 2026, invece, diversi settori entrano ufficialmente nel perimetro degli “usi non domestici”, una categoria che riconosce l’utilizzo del gas in contesti legati all’attività d’impresa e al funzionamento di strutture aperte al pubblico, superando vecchie interpretazioni restrittive.
Le attività riclassificate: chi può rientrare negli usi non domestici
La riforma ha incluso tra gli “usi non domestici” una serie di attività che, fino a poco tempo fa, venivano frequentemente considerate assimilabili agli usi civili. Tra i principali ambiti interessati rientrano:
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cinema, teatri, discoteche e locali notturni;
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sale da concerto, sale spettacolo e sale da ballo;
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biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
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stabilimenti balneari;
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enti fiera e sale da gioco;
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lavanderie, incluse quelle self-service;
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poliambulatori e strutture sanitarie come case di cura.
Si tratta di realtà che spesso operano con consumi energetici rilevanti, orari di apertura estesi e strutture complesse, elementi che rendono più logico il loro inquadramento in una categoria legata all’attività economica piuttosto che a un utilizzo “civile” inteso in senso tradizionale.
L’effetto pratico più importante è che molte imprese, pur senza modifiche alle aliquote di base, possono oggi essere correttamente collocate in una classificazione più favorevole, evitando interpretazioni penalizzanti e beneficiando delle condizioni previste per gli usi non domestici.
Autocertificazione aggiornata e nuova modulistica: il passaggio obbligato
Per poter usufruire del nuovo inquadramento, è però necessario un adempimento preciso: presentare un’autocertificazione aggiornata, in linea con le nuove tipologie di utilizzo introdotte dalla normativa.
Proprio per accompagnare questo passaggio, è stata aggiornata anche la modulistica ufficiale. Il “Modulo Variazioni Accise Gas” consente ora di dichiarare in modo più puntuale la destinazione d’uso, includendo le nuove casistiche previste dal decreto.
Per molte attività, la corretta compilazione rappresenta un passaggio decisivo: un errore formale o una dichiarazione incompleta può infatti rallentare l’iter o impedire l’applicazione delle condizioni più favorevoli.
Per informazioni e supporto operativo nella verifica della propria posizione e nella compilazione della documentazione, gli uffici Ascom sono disponibili ai numeri 011 5516118 – 321 oppure via email all’indirizzo [email protected].